Legge sulla tutela dei diritti in ambito amministrativo
Legge sulla tutela dei diritti amministrativi (del 24 maggio 1959)
Sezione Quinta: Il Difensore Civico
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Nomina
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§ 87 |
Il Consiglio Cantonale nomina il Difensore Civico cantonale con i suoi supplenti per la durata in carica di quattro anni. Il Consiglio determina il numero dei supplenti, nonché la remunerazione del Difensore Civico ed i compensi dei supplenti. |
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I supplenti entrano in funzione soltanto quando il Difensore Civico non riesce a compiere puntualmente i propri impegni. |
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Controlling e rendiconto, competenze di spesa
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§ 87 a. |
Il Difensore Civico è assoggettato alla legge sul controlling e il rendiconto (CRG) e alle relative disposizioni di esecuzione del Consiglio Cantonale. |
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Il Difensore Civico tiene un proprio conto. Presenta ogni anno al Consiglio Cantonale una sintesi sullo sviluppo delle prestazioni e delle finanze, una bozza di bilancio preventivo e un rapporto sulla sua attività con relativo conto. |
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Riguardo alle competenze di spesa è equiparato al Consiglio Cantonale. Si applicano per analogia i §§ 19-25 della CRG. |
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Sede e organizzazione
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§ 88 |
Il Consiglio Cantonale determina la sede del Difensore Civico.
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Il Difensore Civico organizza il proprio ufficio nell'ambito del piano del personale stabilito dal Consiglio Cantonale. Per tale personale valgono le norme per il personale del tribunale amministrativo. |
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Se il Difensore Civico assume compiti di cui all’art. 81 cpv. 4 costituzione cantonale [KV] in un comune, la sua attività inizia al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della relativa disposizione nell’ordinamento comunale. |
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Questioni amministrative e di diritto del personale
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§ 88 a. |
Contro le disposizioni del Difensore Civico riguardanti proprie questioni amministrative e di diritto del personale si può inoltrare ricorso presso la Commissione Amministrativa della Direzione del Consiglio Cantonale. |
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Ambito di attività
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a. Principio fondamentale |
§ 89 |
Il Difensore Civico appura se le autorità agiscono secondo il diritto e l'equità. |
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Sono considerate autorità |
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a) |
tutte le autorità ed uffici del cantone e dei distretti amministrativi [Bezirk], incluso l’istituto di previdenza per il |
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personale cantonale [BVK] e gli enti ed organismi cantonali dipendenti e indipendenti, ad eccezione della Zürcher |
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Kantonalbank [ZKB] e delle aziende elettriche del Cantone di Zurigo [EKZ], |
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b) |
tutte le autorità e gli uffici di un comune, il cui ordinamento comunale prevede l’attività di un Difensore Civico. |
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b. Eccezioni |
§ 90 |
Non sono soggetti al controllo del Difensore Civico: |
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a) |
Il Consiglio Cantonale [Kantonsrat] ed il Sinodo Ecclesiastico [Kirchensynode]; |
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b) |
le autorità munite di indipendenza giudiziale, purché non operino nel campo dell'amministrazione della giustizia; |
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c) |
altre autorità |
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- con riferimento alla preparazione, il rilascio, la modifica, l'abolizione e l'approvazione di disposizioni generalmente vincolanti, |
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- in giudizi di impugnazione, eccetto nei casi di diniego di giustizia, ritardata giustizia ed altre trasgressioni dei doveri d'ufficio. |
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↑ NAVIGATION |
Procedura
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a. Introduzione |
§ 91 |
Il Difensore Civico interviene in caso di lamentela da parte di una persona interessata giuridicamente o di fatto ad un controllo. Tale controllo può riguardare una pratica sia attuale che conclusa. |
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Può anche agire di propria iniziativa. |
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| b. Controllo |
| § 92 |
Il Difensore Civico può accertare lo stato dei fatti secondo § 7 cpv. 1. |
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Le autorità di cui il Difensore Civico si occupa in un caso specifico sono obbligate a fornire informazioni e a mettere a disposizione gli atti. Rimangono riservate le disposizioni limitative emesse dalla Confederazione. |
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Le autorità, dal canto loro, hanno diritto ad una presa di posizione. |
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Il Difensore Civico ha I'obbligo di segretezza nei confronti di terzi e del ricorrente nella stessa misura delle relative autorità. |
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| c. Disbrigo |
| § 93 |
Il Difensore Civico non e autorizzato ad emettere disposizioni. In base al controllo effettuato può : |
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a) |
offrire dei consigli al ricorrente per il suo futuro comportamento; |
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b) |
discutere la questione con le autorità; |
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c) |
se necessario, inoltrare una raccomandazione scritta all'autorità oggetto del controllo.
Il Difensore Civico inoltra questa raccomandazione anche all'ufficio amministrativo superiore, al ricorrente e, a suo giudizio, ad altri interessati, comprese le autorità cantonali. |
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| d. Costi |
| § 94 |
L'assistenza del Difensore Civico è gratuita. |
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Un comune, il cui ordinamento comunale prevede l’attività di un Difensore Civico, partecipa ai costi dell’ufficio del Difensore Civico. |
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Il contributo annuo varia da CHF 1 a CHF 4 per abitante e viene fissato dal Consiglio Cantonale su proposta del Difensore Civico. A questo scopo si considera il numero degli abitanti di tutti i comuni il cui ordinamento comunale prevede l’attività di un Difensore Civico. |
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Se un comune rinuncia successivamente all’attività di un Difensore Civico, il suo impegno finanziario di cui al cpv. 3 rimane valido per un anno dopo l’entrata in vigore della relativa disposizione dell’ordinamento comunale. |
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| e. Segreto d'ufficio |
§ 94 a. |
Il Difensore Civico e il personale del suo ufficio sono tenuti ad osservare il segreto d’ufficio nei confronti di autorità e privati. Rimane riservato il
§ 167 GOG (legge sull’organizzazione dei tribunali e delle autorità nei processi civili e |
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penali). |
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Il segreto d’ufficio non deve essere osservato quando |
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a) |
la persona interessata è d’accordo o |
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b) |
prevalgono importanti interessi pubblici o privati che giustificano la trasmissione di informazioni. |
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