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§§ legge

 
   
 
     

Legge sulla tutela dei diritti in ambito amministrativo
Legge sulla tutela dei diritti amministrativi (del 24 maggio 1959)

Sezione Quinta: Il Difensore Civico

Text in deutsch / english / français

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Nomina
§ 87
Il Consiglio Cantonale nomina il Difensore Civico cantonale con i suoi supplenti per la durata in carica di quattro anni. Il Consiglio determina il numero dei supplenti, nonché la remunerazione del Difensore Civico ed i compensi dei supplenti.
   
 
I supplenti entrano in funzione soltanto quando il Difensore Civico non riesce a compiere puntualmente i propri impegni.
Controlling e rendiconto, competenze di spesa

§ 87 a.

Il Difensore Civico è assoggettato alla legge sul controlling e il rendiconto (CRG) e alle relative disposizioni di esecuzione del Consiglio Cantonale.

   
  Il Difensore Civico tiene un proprio conto. Presenta ogni anno al Consiglio Cantonale una sintesi sullo sviluppo delle prestazioni e delle finanze, una bozza di bilancio preventivo e un rapporto sulla sua attività con relativo conto.
   
  Riguardo alle competenze di spesa è equiparato al Consiglio Cantonale. Si applicano per analogia i §§ 19-25 della CRG.
   
   
Sede e organizzazione

§ 88

Il Consiglio Cantonale determina la sede del Difensore Civico.

   
  Il Difensore Civico organizza il proprio ufficio nell'ambito del piano del personale stabilito dal Consiglio Cantonale. Per tale personale valgono le norme per il personale del tribunale amministrativo.
   
  Se il Difensore Civico assume compiti di cui all’art. 81 cpv. 4 costituzione cantonale [KV] in un comune, la sua attività inizia al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della relativa disposizione nell’ordinamento comunale.
   
   
Questioni amministrative e di diritto del personale
§ 88 a.
Contro le disposizioni del Difensore Civico riguardanti proprie questioni amministrative e di diritto del personale si può inoltrare ricorso presso la Commissione Amministrativa della Direzione del Consiglio Cantonale.
 
 
Ambito di attività
a. Principio fondamentale

§ 89

Il Difensore Civico appura se le autorità agiscono secondo il diritto e l'equità.

   
 
Sono considerate autorità
  a) tutte le autorità ed uffici del cantone e dei distretti amministrativi [Bezirk], incluso l’istituto di previdenza per il
    personale cantonale [BVK] e gli enti ed organismi cantonali dipendenti e indipendenti, ad eccezione della Zürcher
    Kantonalbank [ZKB] e delle aziende elettriche del Cantone di Zurigo [EKZ],
  b) tutte le autorità e gli uffici di un comune, il cui ordinamento comunale prevede l’attività di un Difensore Civico.
     
     
b. Eccezioni
§ 90
Non sono soggetti al controllo del Difensore Civico:
  a) Il Consiglio Cantonale [Kantonsrat] ed il Sinodo Ecclesiastico [Kirchensynode];
  b) le autorità munite di indipendenza giudiziale, purché non operino nel campo dell'amministrazione della giustizia;
  c) altre autorità
    - con riferimento alla preparazione, il rilascio, la modifica, l'abolizione e l'approvazione di disposizioni generalmente vincolanti,
    - in giudizi di impugnazione, eccetto nei casi di diniego di giustizia, ritardata giustizia ed altre trasgressioni dei doveri d'ufficio.
     
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Procedura
a. Introduzione

§ 91

Il Difensore Civico interviene in caso di lamentela da parte di una persona interessata giuridicamente o di fatto ad un controllo. Tale controllo può riguardare una pratica sia attuale che conclusa.

   
  Può anche agire di propria iniziativa.
 
 
b. Controllo
§ 92 Il Difensore Civico può accertare lo stato dei fatti secondo § 7 cpv. 1.
   
  Le autorità di cui il Difensore Civico si occupa in un caso specifico sono obbligate a fornire informazioni e a mettere a disposizione gli atti. Rimangono riservate le disposizioni limitative emesse dalla Confederazione.
   
  Le autorità, dal canto loro, hanno diritto ad una presa di posizione.
   
  Il Difensore Civico ha I'obbligo di segretezza nei confronti di terzi e del ricorrente nella stessa misura delle relative autorità.
 
c. Disbrigo
§ 93 Il Difensore Civico non e autorizzato ad emettere disposizioni. In base al controllo effettuato può :
  a) offrire dei consigli al ricorrente per il suo futuro comportamento;
  b) discutere la questione con le autorità;
  c) se necessario, inoltrare una raccomandazione scritta all'autorità oggetto del controllo. Il Difensore Civico inoltra questa raccomandazione anche all'ufficio amministrativo superiore, al ricorrente e, a suo giudizio, ad altri interessati, comprese le autorità cantonali.
 
 
d. Costi
§ 94 L'assistenza del Difensore Civico è gratuita.
   
  Un comune, il cui ordinamento comunale prevede l’attività di un Difensore Civico, partecipa ai costi dell’ufficio del Difensore Civico.
   
  Il contributo annuo varia da CHF 1 a CHF 4 per abitante e viene fissato dal Consiglio Cantonale su proposta del Difensore Civico. A questo scopo si considera il numero degli abitanti di tutti i comuni il cui ordinamento comunale prevede l’attività di un Difensore Civico.
   
  Se un comune rinuncia successivamente all’attività di un Difensore Civico, il suo impegno finanziario di cui al cpv. 3 rimane valido per un anno dopo l’entrata in vigore della relativa disposizione dell’ordinamento comunale.
   
e. Segreto d'ufficio
§ 94 a.
Il Difensore Civico e il personale del suo ufficio sono tenuti ad osservare il segreto d’ufficio nei confronti di autorità e privati. Rimane riservato il § 167 GOG (legge sull’organizzazione dei tribunali e delle autorità nei processi civili e
 
  penali).
   
Il segreto d’ufficio non deve essere osservato quando
a)
la persona interessata è d’accordo o
b)
prevalgono importanti interessi pubblici o privati che giustificano la trasmissione di informazioni.
 
(c) 2011. Ombudsmann des Kantons Zürich. Alle Rechte vorbehalten.
 
link_Legge sulla tutela dei diritti amministrativi (testo originale in tedesco)